Procedure emergenziali per l'autorizzazione dei biocidi

In questo momento di grande emergenza, anche gli enti regolatori stanno facendo la loro parte per aumentare gli strumenti a disposizione di istituzioni, sanità e cittadini per contrastare la diffusione del coronavirus. Un’opportunità in questo senso può essere vista nell’applicazione delle misure emergenziali previste all’Art. 55, paragrafo 1, del Regolamento 528/2012 che regola l’immissione sul mercato e l’uso dei prodotti biocidi.  

Il Ministero della Salute ha pubblicato il Comunicato 6 aprile 2020 riguardante la possibilità di inviare le richieste di autorizzazione in deroga all’articolo 55, paragrafo 1 del Regolamento 528/2012 (BPR) per disinfettanti mani e superfici. La procedura da utilizzare per l’autorizzazione dei biocidi è quella dei prodotti biocidi in deroga secondo l’articolo 55, paragrafo 1. Ai sensi di tale articolo 55, paragrafo 1, in situazioni eccezionali (ad es. in caso di pericolo per la salute pubblica), uno Stato membro può infatti autorizzare temporaneamente (per un massimo di 180 giorni) sul proprio mercato prodotti che non possiedono al momento tutte le condizioni di autorizzazione stabilite nel Regolamento. La decisione di applicare l'articolo 55, paragrafo 1, rientra interamente nelle competenze degli Stati membri e i prodotti che godono della deroga possono essere temporaneamente autorizzati solo all'interno di un determinato territorio nazionale. Ogni Paese è pertanto responsabile riguardo alla decisione di come gestire i prodotti sul proprio territorio in questa situazione di emergenza. Le Autorità Italiane, vista l’emergenza legata alla pandemia di CoVID-19, hanno deciso pertanto di applicare l’articolo 55 paragrafo 1 del BPR. 

Anche in questo momento Vitalia è al tuo fianco e può aiutarti nella preparazione della documentazione necessaria alla presentazione delle domande presso l’Autorità competenti, ti invitiamo a contattarci per avere maggiori informazioni.